In questa guida spieghiamo quali sono le sanzioni per il trasporto senza DDT.
Il Documento di trasporto ha sostituito la vecchia bolla di accompagnamento dal 1996 e risulta essere un documento che serve ad attestare quantità, qualità, causale e identità delle parti nel trasporto di merci. Indipendentemente dalla ragione per cui i beni vengono trasportati da un luogo all’altro, è necessario che chi effettua la spedizione rediga un apposito documento, in cui inserire tutti i dati obbligatori, compresi quelli relativi al vettore che si occupa della consegna. Questo vale anche nei casi non legati alla vendita dei beni stessi, come il trasporto da una sede all’altra della propria stessa azienda.
Vediamo cosa succede se ai controlli una partita di merce viene sorpresa senza l’accompagnamento del Ddt. Chi ha effettuato la spedizione è oggetto di sanzioni. Il criterio generale su cui queste si fondano parte dalla premessa che la merce sia destinata alla vendita e, pertanto, che oltre ad infrangere obblighi normativi, il mittente abbia voluto evadere il fisco. Dunque, oltre alle sanzioni comminate, verranno applicate le imposte dirette e l’IVA relative al valore dei beni sprovvisti del DDt. Attenzione, perché potrebbe accadere che una stessa consegna richieda più Ddt, tanti quanti siano le causali. Per esempio, se trasporto 100 scatoloni di farina, di cui solamente la metà destinata alla vendita e l’altra alla tentata vendita presso potenziali clienti, risulta necessario redigere due Ddt e non solo uno. Pertanto, la sanzione verrebbe comminata in relazione alla merce sprovvista di documento, che si ipotizzerebbe destinata alla vendita.
Nel 2016, la legge di Stabilità ha fissato le norme relative al trasporto internazionale di beni, stabilendo l’obbligo di tenere tutta la documentazione, sia che la merce venga trasportata per conto proprio che per conto di terzi. Per Ddt si intende qualsiasi documento di natura fiscale, amministrativa o doganale che accompagni i beni sottoposti a particolari regimi fiscali. Le nuove norme stabiliscono che l’obbligo di accompagnare la merce con il documento sussiste anche in assenza di obblighi di natura fiscale, amministrativa o doganale.
Vediamo quali sono le sanzioni comminate nel caso in cui tale documentazione non sia presente sul mezzo. Se essa è stata redatta, ma non è presente nel mezzo all’atto dei controlli, scatta il fermo amministrativo del veicolo e viene comminata una multa compresa tra 400 e 1200 euro. Il conducente dovrà presentare la documentazione entro i successivi 60 giorni. La documentazione può essere esibita in versione cartacea, ma anche in formato elettronico. Se non è possibile provare l’esistenza della corretta redazione del documento, scattano sanzioni ancora più severe, ovvero si incorre nell’illecito amministrativo e la multa comminata varia da un minimo di 2000 a un massimo di 6000 euro. Se il conducente è in grado di provare la regolarità del trasporto, la sanzione sarà più lieve, mentre viene applicata al massimo nel caso in cui ciò non risulti possibile. Si rischia, infatti, anche il fermo del veicolo per tre mesi.
Ricordiamo che il Ddt va compilato in duplice copia, di cui una resta al mittente e un’altra viene spedita al destinatario. Tuttavia, non è detto che esso debba accompagnare fisicamente la merce trasportata, essendo possibile l’invio tramite posta, a mezzo corriere o in formato elettronico, sempre che ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno della consegna. Non esiste un formato standard a cui conformarsi, anche se è possibile utilizzare questo modello DDT, l’importante è che il documento risulti contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa, ovvero generalità del mittente e del destinatario, compresi i rispettivi numeri di partita IVA,data di emissione del Ddt, data di consegna, numero progressivo del Ddt, luogo e data di consegna, causale e dati del vettore.