In questa guida spieghiamo come funziona il DDT per le operazioni con l’estero.
Il documento di trasporto ha sostituito a partire dal 1996 la vecchia bolla di accompagnamento e si tratta di un documento che segue una partita di merce spedita da un luogo all’altro, indipendentemente dalla causale di tale spostamento. Non è nemmeno detto che siano prodotti destinati alla vendita, potendo consistere in beni trasferiti da una sede all’altra della stessa azienda. Il Ddt deve essere redatto anche in caso di operazioni effettuate con l’estero, per cui funziona sia come mezzo di prova dell’avvenuta operazione che per effettuare la fatturazione differita.
Prima di specificare gli elementi che contraddistinguono il Ddt per le transazioni con l’estero, vi indichiamo le caratteristiche comuni a tutti i documenti di trasporto. In essi, redatti in duplica copia, una inviata al destinatario e un’altra conservata dal mittente, compaiono i dati del mittente, i dati del destinatario, il numero progressivo del documento, la data di emissione del documento, la data di spedizione, l’indicazione delle quantità spedite e numero dei colli, la descrizione qualitativa dei beni spediti, i dati del vettore, il luogo e la data della consegna e la causale. Non è obbligatorio, invece, indicare i prezzi, anche perché le parti potrebbero avere convenienza a mantenere la riservatezza al riguardo, specie se il documento possa cadere in mani terze, come l’eventuale vettore terzo.
Il mittente deve redigere tanti Ddt quanti sono le causali. Dunque, anche se la spedizione fosse una sola, se la merce inviata avviene a vario titolo, bisogna compilare più documenti se causali sono più di una.
Vediamo cosa succede nel caso di merce inviata per essere esportata. Per la redazione del documento può essere utilizzato questo modello DDT, ma ci sono altri dati specifici da indicare, come la destinazione estera dei beni, oltre che il tipo di esportazione, che può essere, per esempi, ordinaria o triangolari. Se l’esportazione avviene a titolo definitivo, senza che si abbia passaggio di proprietà e una successiva importazione, il documento emesso consente di superare la presunzione di cessione senza il bisogno di annotare il documento in un apposito registro.
Attenzione, però, perché il termine esportazioni risulta generico. Di fatto, qualsiasi vendita verso l’estero è tecnicamente un’esportazione, ma sul piano fiscale bisogna distinguere tra cessioni intra comunitarie, cioè all’interno dell’Unione Europea, ed extra UE. Per le cessioni intra comunitarie triangolari bisogna annotare che il trasporto è stato effettuato dal primo cedente per incarico del proprio cessionario, al fine della non imponibilità della cessione interna. Quando le cessioni riguardano acquirenti con sede a San Marino, il documento di trasporto va redatto in tre copie, due delle quali vanno consegnate all’acquirente.
La mancata redazione del documento è sempre oggetto di sanzioni, oltre che dell’applicazione delle imposte sui redditi e IVA sul valore stimabile dei beni, che vengono presunti oggetto di una cessione. Ovviamente una cessione per esportazioni non è oggetto di versamento dell’IVA, ragione per cui, se il mittente riuscisse a provare che trattasi proprio di esportazioni, almeno non sarebbe soggetto all’applicazione dell’IVA sul valore dei beni sprovvisti di Ddt. Si tenga conto, comunque, che il documento non necessariamente deve accompagnare fisicamente le merci spedite, essendo possibile limitarsi alla spedizione al destinatario in modalità elettronica ed entro il giorno della consegna. Restano intatti gli obblighi di conservazione del documento per tutto il periodo in cui l’amministrazione finanziaria può effettuare i relativi controlli fiscali. Oltre a un obbligo normativo, tuttavia, la redazione del Ddt appare essenziale anche ai fini di una buona tenuta della contabilità.